Nella attuale realtà socio economica accade sovente che un impresa si trovi a dover cedere, la sua attività o parte di essa ad altra società.
Se l’impresa occupa più di 15 lavoratori è obbligatoria la procedura sindacale di cui all’art. 47 Legge 428/1990 che prescrive che il cedente ed il cessionario ne debbano dare comunicazione, almeno 25 giorni prima, alle rappresentanze sindacali aziendali ed alle rispettive organizzazioni di categoria o in mancanza delle RSA, alle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; il mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di esame congiunto costituisce condotta antisindacale.’art. 47 Legge 428/1990.
Lo Studio affianca il datore di lavoro nella predisposizione della procedura sindacale prevista ex art art. 47 Legge 428/1990 e nella redazione dell’Accordo sindacale con attenzione alle ipotesi di derogabilità dell’art 2112 c.c. nel rispetto del principio di interpretazione conforme al diritto dell’Unione della Direttiva n. 2001/23, relativamente al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’impresa, nonchè lo assiste avverso contestazioni dei lavoratori ex art 2112 c.c.
Nella attuale realtà socio economica accade sovente che un impresa si trovi a dover cedere, in modo diretto o velato, la sua attività o parte di essa ad altra società. In tali casi l’art 2112 c.c. prevede una tutela del lavoratore che ha diritto a proseguire il suo rapporto con l’impresa cessionaria con la medesima anzianità di servizio e con il medesimo inquadramento retributivo.
Lo studio assiste i lavoratori per impugnare i trasferimenti di azienda o per far valere le tutele di cui all’art 2112 c.c. nei confronti dell’azienda cessionaria .
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