Per “mobbing” si intende quel complesso di atti persecutori e vessatori posti in essere dal datore di lavoro o dal superiore gerarchico, tali da provocare una lesione alla dignità professionale, umana, sessuale o alla salute psicofisica del dipendente. L’onere della prova della sussistenza di detti comportamenti datoriali, grava sul lavoratore che potrà agire giudizialmente per ottenere la cessazione del comportamento illegittimo e il risarcimento del danno.
Il mobbing può essere commesso da un dipendente ai danni di un altro dipendente suo collega o sottoposto . Anche in tal caso risponde dei danni il datore di lavoro in virtù della responsabilità su di lui gravante ex art 2087 del codice civile di tutelare la sicurezza dei lavoratori e la loro integrità psico-fisica. Per tale ragione il datore di lavoro deve intervenire per evitare il comportamento scorretto di un dipendente dai danni di altro dipendente utilizzando il proprio potere di direzione e disciplinare.
Lo studio affianca il datore di lavoro nella predisposizione di tutte le misure idonee a scongiurare una sua responsabilità ex art 2087 c.c. e lo assiste in difesa di azioni promosse dal lavoratore.
Lo studio assiste il lavoratore nella relativa azione giudiziale volta ad ottenere la cessazione del comportamento illegittimo e il risarcimento del danno, previa valutazione del corredo di prove a disposizione.
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