Trasferimenti e affitto di azienda

Assistenza alle Imprese:

Nella attuale realtà socio economica accade sovente che un impresa si trovi a dover cedere,  la sua attività o parte di essa ad altra società.

Se l’impresa  occupa più di 15 lavoratori è obbligatoria la procedura sindacale di cui all’art. 47 Legge 428/1990  che prescrive che il cedente ed il cessionario ne debbano dare comunicazione, almeno 25 giorni prima, alle rappresentanze sindacali aziendali ed alle rispettive organizzazioni di categoria o in  mancanza delle RSA, alle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; il mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di esame congiunto costituisce condotta antisindacale.’art. 47 Legge 428/1990.

Lo Studio affianca il datore di lavoro nella predisposizione della procedura sindacale prevista ex art art. 47 Legge 428/1990 e nella redazione dell’Accordo sindacale  con attenzione alle ipotesi di  derogabilità dell’art 2112 c.c. nel rispetto del principio di interpretazione conforme al diritto dell’Unione della Direttiva n. 2001/23, relativamente  al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’impresa, nonchè lo assiste avverso contestazioni dei lavoratori ex art 2112 c.c. 

Assistenza ai Lavoratori:

Nella attuale realtà socio economica accade sovente che un impresa si trovi a dover cedere, in modo diretto o velato, la sua attività o parte di essa ad altra società. In tali casi l’art 2112 c.c. prevede una  tutela del lavoratore che ha diritto a proseguire il suo rapporto con l’impresa cessionaria con la medesima anzianità di servizio e con il medesimo inquadramento retributivo.

Lo studio assiste i lavoratori per impugnare i trasferimenti di azienda o per far valere le tutele di cui all’art 2112 c.c. nei confronti dell’azienda cessionaria .

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