La somministrazione di lavoro prevede un rapporto trilaterale tra impresa somministratrice, impresa utilizzatrice e lavoratore; tale rapporto è regolato da due contratti, uno che lega somministratrice e lavoratore ed un altro in base al quale la somministratrice si impegna a mettere a disposizione dell’utilizzatrice, il lavoratore. Tali contratti possono incorrere in vizi di forma o di sostanza qualora non rispettino le condizioni previste dalle legge e l’illegittimità, qualora venga accertata con un provvedimento giudiziale, può dar luogo all’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato tra lavoratore e impresa utilizzatrice.
Lo studio affianca l’imprenditore nella predisposizione della tipologia di contratto nel rispetto delle normative di riferimento e lo assiste in caso di impugnative da parte del lavoratore.
Lo studio assiste il lavoratore nell’ impugnativa della tipologia contrattuale prescelta ove il rapporto abbia assunto i caratteri della subordinazione, per ottenere la declaratoria di sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riammissione in servizio e il risarcimento del danno.
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